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IL DIRITTO ALL'OBLIO: COSA DICE LA LEGGE, COME DIFENDERSI


Inizia, con questo, una serie di articoli utili a comprendere l'ampiezza del fenomeno del cyberbullismo,  del cyberstalking e della diffamazione a mezzo internet. Tutti comportamenti i cui danni sono molto gravi e per il cui reato è prevista una pena descritta nel codice di procedura penale e un risarcimento.

È nota purtroppo a tutti la tragica storia della ragazza, Tiziana Cantone, che si è suicidata a causa di un video hard che ledeva la sua reputazione e che intendeva cancellare dagli archivi dei social network in cui era diffuso. L'esistenza del video, tra l'altro, veniva diffuso anche da alcune testate giornalistiche amplificando una notizia che poteva definirsi di semplice cronaca, facendola rimbalzare così di testata in testata con un vortice amplificativo con il solo effetti di danneggiare la vittima.



Non è un caso isolato.


In questi stessi giorni una minorenne vittima di una violenza in una discoteca del riminese, viene ripresa in un video e diffusa via chat da altre coetanee via WhatsApp.

Andrea Natali, 26 anni si tolse la vita impiccandosi nella sua camera da letto; dietro una storia di bullismo, di atroci scherzi sul luogo di lavoro, filmati, fotografati e postati sui social network che avevano fatto cadere Andrea in una depressione senza ritorno. 

All'estero i casi sono ovviamente ancora più numerosi. Ricordiamo quello forse più eclatante che ha commosso l'opinione pubblica. Amanda Todd, una ragazzina di appena 15 anni, canadese di Vancouver, mercoledì 10 ottobre 2012 si è suicidata mandando giù un flacone intero di candeggina. Da tre anni, per via di un cyberbullo, la sua vita era diventata un inferno.

Oltre alle singole responsabilità di chi ha indotto, istigato  al suicidio, un reato per cui è previsto dal codice penale italiano tramite l'articolo 580, la giurisprudenza ha da tempo affermato che «è riconosciuto un “diritto all'oblio”, cioè il diritto a non restare indeterminatamente esposti ai danni ulteriori che la reiterata pubblicazione di una notizia può arrecare all'onore e alla reputazione, salvo che, per eventi sopravvenuti, il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all'informazione.»

Per quando concerne invece il reato di diffamazione a mezzo internet, è il codice di procedura penale che permette applicare una pena prevista nonché un risarcimento.


COME PROCEDERE ALLA RICHIESTA DI RIMOZIONE DI CONTENUTI SENSIBILI 

1 RICERCA  
La prima cosa da fare è predisporre un elenco delle fonti ritenute diffamatorie. Si può effettuare la  ricerca attraverso un browser collegandosi a Google, e registrare o stampare tutti i risultati ritenuti lesivi  che compaiono nelle ricerche. C'è da dire che i risultati sono mutevoli nel tempo, e che dipende anche da come la notizia si diffonde e da chi la diffonde e dove viene diffusa. Potrebbe cioè aumentare nel tempo.

2 SELEZIONE 
Una volta analizzate le fonti, si dividono tra quelle ufficiali (testate giornalistiche registrate, fonti pubbliche, enti, ecc.) da quelle ufficiose (blog, siti personali, ecc.). Servirà per la fase successiva. 

4 UFFICIO LEGALE 
È a questo punto che interviene l'ufficio legale e che decide in che modo intervenire. 
Ogni testata, fonte, pubblicazione ha una diversa procedura, ma in genere se ci si rivolge a una testata giornalistica è sufficiente l'invio di una lettera documentata redatta da un legale in cui si chiede la rimozione della notizia, della foto o del video.

5. GOOGLE
Si può anche provare a ricorrere alla rimozione tramite apposito form di Google.
Diciamo subito che Google generalmente preferisce non intervenire direttamente e chiede di rivolgersi al gestore del dominio per la rimozione degli atti. Tuttavia nei casi più gravi si può ricorrere al giudice (punto 7)  

I casi sono di due tipi:

1) rimozione di contenuti che non rispettano le linee guida di Google;
2) rimozione di contenuti che non violano le linee guida di Google.

I contenuti che violano le linee guida di Google sono pagine o siti che rientrano nella sfera dello spam, dei link a pagamento o dei siti contenenti malware. In questo caso Google mette a disposizione diversi strumenti per poter effettuare una segnalazione ma di cui al momento non parleremo perché non riguardano i reati discussi finora. 

Per tutte le richieste di rimozione che non riguardano violazioni esplicite delle linee guida di Google rientranti nei casi sopra esiste invece la seguente pagina: https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=it .


6. GARANTE DELLA PRIVACY 
Esistono doveri e responsabilità nell'utilizzo di dati sensibili personali. La persona che pubblica notizie personali di cittadini incorre in un illecito punibile con multe anche molto severe a seconda della gravità. La semplice e illecita diffusione di dati personali in rete è un reato previsto dal decreto legislativo n. 196 del 2003. Ricorre qualora si pubblichino in rete dati personali (o sensibili o giudiziari) senza espressa autorizzazione del soggetto interessato e fuori dei casi previsti dalla legge.  La pena prevista può arrivare fino a tre anni di reclusione.
Il sito del Garante della Privacy è il seguente www.garanteprivacy.it

7 GIUDICE 
Solo nel caso limite in cui nessuno dei passaggi precedenti abbia dato i suoi frutti ci si rivolge al giudice. La procedura è un po' più lunga e complessa delle precedenti. Ma una volta riconosciuto dal giudice il diritto all'oblio porta alla rimozione del contenuto o alla anonimizzazione.


Avremo modo, nei prossimi articoli, di entrare più nel dettaglio del diritto all'oblio e spiegando cosa è la diffamazione a mezzo internet e come ci si tutela. 




Claudio Pasqua
tel. 3934046107
claudio.pasqua@gmail.com
Soltec srl, Soluzioni Tecnologiche & Web Reputation

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