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INGANNO DELLE BANCHE SMASCHERATO DA RECENTE SENTENZA

Un’altra vittoria per i correntisti contro lo strapotere delle banche. Il divieto di anatocismo non è valido solo per la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ma comprende anche la capitalizzazione annuale degli interessi



Questo è quanto decretato dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta in materia di anatocismo con l’ordinanza n. 24293, pubblicata lo scorso 16 ottobre. Nel giudizio d’appello, il giudice convertiva la capitalizzazione trimestrale effettuata dalla banca, stabilendo invece l’applicazione di quella annuale. A fronte di tale decisione, il correntista ha proposto ricorso per Cassazione, ritenendo che il divieto di anatocismo fosse assoluto e non limitato solo alla quantificazione trimestrale degli interessi.

Il più importante gruppo italiano in difesa dei correntisti, SDL Centrostudi, plaude a questa decisione della Cassazione, che va esattamente nella direzione intrapresa da Piero Calabrò, presidente di SDL Centrostudi, quando, giovane magistrato, aveva emesso la prima sentenza che decretava l’anatocismo illegale, non solo sulla carta, ma anche nei tribunali. La lotta di SDL Centrostudi contro i reati bancari continua.

La scienza arriva in difesa del consumatore 

A partire dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2004 (pronuncia n. 21095), la clausola con cui la banca prevedeva la capitalizzazione trimestrale è stata dichiarata nulla. Da ciò deriva che, in assenza di una diversa previsione, gli interessi sono in grado di produrre ulteriori interessi solo se e nel momento in cui viene proposta domanda giudiziale con cui se ne chiede il pagamento.
Tale orientamento è stato ripreso e ampliato dalle Sezioni Unite nel 2010, che sono state poi avvallate dalla giurisprudenza successiva. L’art.1283 c.c. costituisce norma imperativa che, in quanto tale, non può essere derogata: pertanto, il divieto di anatocismo, secondo quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza citata a inizio articolo, deve intendersi comprensivo anche di una capitalizzazione annuale, in quanto gli interessi a debito del correntista non possono essere la base di alcuna capitalizzazione, pena la violazione del divieto previsto dalla legge.

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